La pena tra retribuzione e reinserimento: il delicato equilibrio dell’art. 27 della Costituzione

Di Michele Miccoli – Avvocato, saggista e docente universitario

Nel dibattito contemporaneo sulla giustizia penale italiana si assiste a un progressivo affievolimento del principio retributivo della pena, spesso sacrificato sull’altare di una concezione esclusivamente rieducativa e reintegrativa del condannato.
La questione, tuttavia, merita di essere affrontata con maggiore rigore: l’articolo 27 della Costituzione non configura la pena come un mero strumento di recupero sociale, né autorizza a smarrire il significato di responsabilità che deve necessariamente accompagnare ogni violazione dell’ordinamento.

La pena, infatti, non può ridursi a una sorta di parentesi terapeutica destinata a correggere il reo, quasi che il delitto fosse soltanto l’esito accidentale di un disagio individuale o di una disfunzione sociale.
Essa implica, anzitutto, il riconoscimento della responsabilità personale e, con essa, l’affermazione dell’idea secondo cui chi infrange consapevolmente la legge deve rispondere delle proprie azioni.
In tale prospettiva si colloca la dimensione retributiva: non già una vendetta istituzionalizzata, né una manifestazione di sterile severità, bensì la proporzionata risposta dell’ordinamento alla lesione arrecata al bene giuridico e alla convivenza civile.

La retribuzione, rettamente intesa, costituisce il limite dell’arbitrio e dell’impunità. Essa rammenta che la dignità della vittima, troppo spesso relegata ai margini del discorso penale, esige che il torto subito non venga dissolto in una generica narrazione di recupero del colpevole. Una giustizia che si occupasse esclusivamente del reo rischierebbe di apparire indifferente verso chi ha patito l’offesa, trascurando quella domanda di riconoscimento e di riparazione morale che ogni ordinamento civile dovrebbe saper ascoltare.

Ma la Costituzione italiana, con lungimirante equilibrio, non si arresta alla funzione retributiva. Il secondo comma dell’articolo 27 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il verbo scelto dai costituenti — “tendere” — è tutt’altro che ornamentale: esso indica una finalità necessaria, un orientamento permanente dell’esecuzione penale, non già la cancellazione della responsabilità o la neutralizzazione della funzione afflittiva della pena.

La rieducazione, dunque, non equivale a indulgenza; il reinserimento non coincide con la rinuncia alla sanzione. Al contrario, il percorso di recupero può dirsi autentico soltanto quando muove dal riconoscimento della colpa, dalla consapevolezza del danno arrecato e dall’accettazione delle conseguenze giuridiche della propria condotta.

Senza responsabilità, la rieducazione rischia di trasformarsi in una formula astratta; senza una prospettiva di reintegrazione, la retribuzione può degenerare in una risposta meramente afflittiva, priva di qualsiasi elevazione civile.

Il vero significato dell’articolo 27 risiede precisamente in questa composizione di esigenze: la pena deve essere giusta nella sua misura e umana nella sua esecuzione; deve esprimere la responsabilità per il fatto commesso e, al contempo, preservare la possibilità di un ritorno alla legalità.
Retribuzione e reinserimento non sono, pertanto, principi antitetici, ma dimensioni complementari di una medesima idea di giustizia.

Ciò che desta preoccupazione, nell’attuale temperie culturale e politica, è lo sbilanciamento del sistema verso una concezione del reinserimento talvolta disancorata dalla gravità del reato e dall’esigenza di tutela della collettività.

Quando ogni misura penale viene valutata quasi esclusivamente in ragione della sua capacità di attenuare la sofferenza del condannato, si rischia di smarrire il carattere simbolico e civile della sanzione. La pena, infatti, non riguarda soltanto lo Stato e il reo: riguarda anche la vittima, la comunità e la fiducia dei cittadini nell’effettività della legge.

Un ordinamento che non sappia sanzionare con fermezza, proporzione e coerenza finisce per indebolire il senso stesso della norma. La certezza della pena non significa crudeltà, così come la severità non coincide necessariamente con disumanità.
Una pena certa, proporzionata e rispettosa della persona può essere, al tempo stesso, rigorosa e costituzionalmente legittima.

Al contrario, l’incertezza, la frammentazione delle risposte sanzionatorie e il ricorso indiscriminato a meccanismi premiali possono alimentare nei cittadini la percezione di una giustizia evanescente, incapace di distinguere adeguatamente tra il disvalore delle condotte.

Il reinserimento, allora, dovrebbe essere considerato non come un automatismo, ma come l’esito di un percorso concreto e verificabile.

Esso presuppone l’istruzione, il lavoro, il sostegno psicologico, la responsabilizzazione e l’acquisizione di strumenti idonei a interrompere la spirale criminale. Non può tuttavia essere ridotto a una concessione burocratica o a una scorciatoia premiale. Il ritorno nella società deve rappresentare il punto d’approdo di una trasformazione effettiva, non la semplice conseguenza del decorso del tempo.

La Costituzione non chiede allo Stato di scegliere tra giustizia e umanità: impone di coniugarle. La pena deve conservare il proprio significato di risposta al male commesso, ma deve rifiutare ogni pulsione vendicativa; deve tutelare la collettività, senza abbandonare il condannato alla disperazione; deve riconoscere la gravità dell’offesa, senza negare che anche chi ha violato la legge possa, attraverso un autentico itinerario di responsabilizzazione, tornare a vivere secondo diritto.

Il compito della giustizia penale non consiste, dunque, nell’optare per la retribuzione contro il reinserimento o per il reinserimento contro la retribuzione. Consiste nel mantenere saldo il difficile equilibrio tra questi due poli, affinché la pena non divenga né vendetta né indulgenza, ma una risposta proporzionata, umana e ordinata al bene comune.
Quando il principio retributivo si attenua fino a scomparire, la pena perde la propria forza normativa e la vittima rischia di essere nuovamente esclusa dal processo di giustizia.

Quando, invece, il reinserimento viene negato o trascurato, la sanzione si isterilisce in una sofferenza priva di futuro. L’articolo 27 della Costituzione indica una via più alta: una giustizia capace di punire senza disumanizzare e di rieducare senza dimenticare il torto commesso.

Solo in questa sintesi, esigente e non accomodante, la pena può conservare la propria legittimità: retributiva nella misura, umana nell’esecuzione, rieducativa nella finalità e responsabile nei confronti dell’intera comunità.

***immagine di copertina da Il Punto Quotidiano: https://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/una-lezione-sullarticolo-27-della-costituzione-italiana/

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